Art. 7.
(Funzioni di controllo).

      1. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie sono attribuite alle aziende sanitarie locali e alle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, in caso di accertata violazione delle disposizioni della presente legge, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva, è disposta la chiusura definitiva della struttura.